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Indice degli argomenti Toggle Le potenzialità delle CERIl decreto sulle Comunità energetiche rinnovabili: i tempi di attesaLe ambiguità del decreto CERGli impianti allacciati prima del decreto rischiano di essere esclusiGli incentivi previsti: cosa c’è da sapere La buona notizia è che il decreto sulle Comunità energetiche rinnovabili c’è, finalmente. Le potenzialità sono innegabili: sulla carta ci sono 5 GW di potenza incentivabile entro il 2027, di cui 2 GW beneficiari di contributo PNRR da allacciare entro giugno 2026. L’opportunità di generare energia da fonti rinnovabili a partire dalle comunità (di cittadini, di Comuni e altri enti pubblici, di Pmi, di enti religiosi e di ricerca) può contribuire a rendere più possibile e rapida la transizione energetica, in Italia e in Europa. Ci sono però dei nodi da sciogliere riguardanti il decreto CER perché questo potenziale possa dispiegarsi: lo ha messo in evidenza Italia Solare. In un webinar dedicato ha voluto illustrare i punti critici e le ambiguità da risolvere prima possibile. Le potenzialità delle CER All’entrata in vigore del decreto sulle comunità energetiche rinnovabili, Italia Solare ha evidenziato le potenzialità che si possono generare, a partire dall’obiettivo dichiarato dal Decreto CER di incentivare 5 GW al 2027. L’associazione ipotizza in una nota: “al 2030 almeno altri 12 GW da questa tipologia di impianti, vale a dire che le comunità energetiche potrebbero concorrere per circa il 15% al raggiungimento dell’obiettivo del fotovoltaico entro i prossimi sei anni. Inoltre, le CER aumentano consapevolezza e consenso su impianti, piccoli e grandi. Sotto questo profilo, il contributo delle comunità energetiche agli obiettivi 2030 può essere ben superiore a quanto possano indicare i numeri”. L’auspicio è che il testo del decreto “definisca tutte le condizioni necessarie affinché gli operatori possano da questo momento avviare i numerosissimi progetti che sono pronti a partire e svilupparne di nuovi”, ha segnalato nella stessa nota Andrea Brumgnach, vicepresidente di Italia Solare e coordinatore, in seno all’associazione, del GdL CER e autoconsumo. Il decreto sulle Comunità energetiche rinnovabili: i tempi di attesa Il rispetto dei tempi previsti diventa ora un primo requisito necessario per attuare concretamente l’avvio delle comunità energetiche. L’entrata in vigore del Decreto CER, che ha dato avvio alle comunità energetiche rinnovabili e alle configurazioni di autoconsumo condiviso “è un’ottima notizia”, ha scritto l’associazione dedicata al fotovoltaico. Non si nasconde che il processo “è stato lungo e articolato”, ma si evidenzia che l’Italia è stato il primo Paese in Europa “ad avviare la fase sperimentale con il DL 162/2019”. Da questo momento si apre la strada al reale potenziale delle CER nel contribuire in modo sostanziale alla transizione energetica. Tuttavia, bisogna attendere l’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, delle regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Entro 45 giorni dall’approvazione di queste regole, il GSE “metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste”, ricorda lo stesso dicastero. Le ambiguità del decreto CER Tempi a parte, il decreto sulle comunità energetiche rinnovabili ha dei punti che devono essere chiariti. Lo stesso Brumgnach ha segnalato che proprio oggi il team di lavoro ristretto incontrerà il GSE per parlare di questi temi, illustrando i passaggi da risolvere. Una prima ambiguità riguarda i beneficiari del contributo PNRR. Chi sono? All’articolo sette, comma 1, si riporta infatti che i beneficiari del contributo complessivo di 2,2 miliardi di euro “sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo”. Tuttavia nella FAQ 17 pubblicata dal MASE sul proprio sito insieme al decreto è specificato che il soggetto beneficiario del contributo “è colui che sostiene l’investimento”. Da qui la necessità di un chiarimento. Un altro punto che desta perplessità riguarda la possibilità di cumulare la tariffa incentivante e il contributo PNRR con il Superbonus. Non solo: per chi ha beneficiato delle detrazioni fiscali al 50% per la ristrutturazione edilizia è prevista questa opportunità? Il dubbio sorge – rileva Brumgnach – leggendo la Faq 23 pubblicata dal Ministero. In essa si specifica che gli impianti in Superbonus non possono godere della tariffa incentivante, potendo comunque contare sul contributo di Arera per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata. Però è specificato che è possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali del 50%. Questo era il meccanismo già in vigore nella cosiddetta fase sperimentale che è stato confermato. «Ci lascia perplessi il fatto che tra le FAQ pubblicate sul sito del GSE, che riprendono in modo abbastanza puntuale quelle del Ministero, tale questione non sia stata ripresa». Da qui una richiesta di chiarimento, per evitare sorprese nell’aggiornamento delle regole tecniche. Gli impianti allacciati prima del decreto rischiano di essere esclusi Ma la criticità più grave riscontrata è un’altra e riguarda la possibile esclusione agli incentivi degli impianti allacciati prima della costituzione della CER in attesa del decreto sulle comunità energetiche rinnovabili. Come specifica lo stesso vicepresidente di Italia Solare, nella bozza del decreto di novembre 2023 era riportato che: “le comunità energetiche rinnovabili risultano regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi”. È vero: questa bozza non era un documento circolato ufficialmente dal sito del Ministero. Tuttavia, il 22 novembre 2023 lo stesso dicastero aveva pubblicato una presentazione delle principali caratteristiche del meccanismo in cui, alla slide otto, aveva confermato questa dizione. Da qui la sorpresa suscitata dal fatto che nel Decreto CER del ministero dell’Ambiente di gennaio 2024, nell’articolo 3, comma 2 lett. C si legge che “le comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio”. Questo crea «un grosso problema per tutti quegli impianti che, seguendo quanto definito dal decreto legislativo 199, avevano iniziato la realizzazione e la conseguente messa in esercizio tenendo conto della data del 16 dicembre 2021. Il problema riguarda anche i gruppi di autoconsumo», rileva Brumgnach. C’è poi un’incongruenza nei tempi indicati nel Decreto per l’ammissibilità al contributo PNRR. Nella Faq 20 del GSE è scritto che “l’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi, lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori”. Tuttavia nell’articolo 7 comma 2 del decreto si riporta che l’avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario. Inoltre, all’articolo 10 comma 5 si legge che “le spese devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori pena la loro ammissibilità”. Tuttavia, tra le spese ammissibili ci sono anche quelle cosiddette propedeutiche (studi di fattibilità e altro ancora). Quindi: se uno ha iniziato diverse attività e chiede l’incentivo potrà o no beneficiare dell’incentivo? Brumgnach ha segnalato che ci sono altre questioni aperte, raccolte in un unico documento, che saranno portate all’attenzione del GSE proprio nell’incontro odierno. Gli incentivi previsti: cosa c’è da sapere Ambiguità e incongruenze a parte, il Decreto sulle comunità energetiche rinnovabili incentiva l’avvio delle CER e lo fa con contributi significativi. Come ha avuto modo di spiegare Sara Capuzzo, co-coordinatrice del Gruppo di lavoro Comunità energetiche e autoconsumo di Italia Solare, la tariffa premio – ipotizzando un prezzo zonale inferiore ai 140 €/ MWh – può arrivare a un massimo di 138,5 €/MWh nel caso di piccoli impianti nel Nord Italia, a un minimo di 108,5 €/MWh per impianti di taglia maggiore ai 600 kWp, nel Sud Italia e nelle isole. Ha ricordato, inoltre, il contributo in conto capitale garantito dal PNRR e le indicazioni da seguire per accedere alle opportunità previste. Una di queste riguarda l’avvio dei lavori per la realizzazione di un impianto FER che deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario. Inoltre «gli impianti ammessi a contributo devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo». Quest’ultimo aspetto va sottolineato perché – ricorda la stessa Capuzzo – nella precedente versione «era entro 18 mesi dalla data di richiesta, quindi il tempo era ancora più breve». In ogni caso gli impianti ammessi a contributo devono entrare in esercizio non oltre il 30 giugno 2026. Ha anche avuto modo di ricordare che gli incentivi sull’energia condivisa sono cumulabili con contributi in conto capitale sino al 40%, segnalando che essi diminuiscono proporzionalmente all’entità dei contributi, tranne che per l’energia condivisa da enti no profit, enti territoriali e locali. Un aspetto da segnalare è che su base annuale gli incentivi alle Pmi possono essere retrocessi solo fino al 55% di condivisione (45% nel caso di contributo PNRR). Questa limitazione su base annuale prevede, quindi, che possono essere concessi incentivi solo fino al 55% della quota di energia condivisa. Nel caso in cui si accede al contributo del Piano nazionale ripresa e resilienza, questa soglia scende al 45%. «I dettagli di questa di questa decurtazione saranno sicuramente contenuti nelle regole tecniche», ha specificato la co-coordinatrice del GdL Comunità energetiche e autoconsumo. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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