Impianto termico o di climatizzazione (invernale/estiva): tipologie, caratteristiche e componenti 26/03/2025
Il disegno di legge di conversione del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (il cosiddetto ecobonus) è stato approvato in via definitiva. Esso contiene la proroga fino a dicembre degli interventi di ristrutturazione e una serie di provvedimenti che estendono le misure di riqualificazione energetica di immobili ed edifici. Ma la novità forse più rilevante del decreto risiede nella volontà dei legislatori di rendere strutturali gli incentivi. Per questo motivo entro la fine dell’anno, previa approvazione finanziaria di copertura della Legge di stabilità, dovranno essere definite le misure da adottare. Le aliquote dei due crediti di imposta scenderanno rispetto agli attuali livelli del 50% e del 65%, ma quello che il Parlamento chiede è comunque la “stabilizzazione” dello strumento con regole chiare e durature. Un passo rivoluzionario per il nostro Paese. Partendo dal recepimento della direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, la Direttiva “Edifici a energia quasi zero”, il Governo ha deciso dunque di prorogare fino al 31 dicembre l’agevolazione del 50% sulle ristrutturazioni (compresa la possibilità di acquisto di elettrodomestici in classe A+) ma ha anche esteso le agevolazioni fiscali, dal 55 al 65%, per una serie di interventi tra cui quelli che prevedono l’utilizzo di impianti termici ad alta efficienza energetica. In quest’ultimo caso si consente una detrazione pluriennale della quota Irpef dovuta sui singoli anni, un importo (in dieci rate) fino a un massimo di 30mila euro per la sostituzione dei generatori termici. Analogo il discorso per l’agevolazione del 50% sulle ristrutturazioni, che viene prorogata fino alla fine dell’anno e con limite di spesa pari a 96mila euro. Tornerà al 36%, per un tetto di 48mila euro, a partire dal 1° gennaio 2014. Non solo riscaldamento e acqua calda Addentrandoci nel merito del decreto 63/2013 occorre sottolineare un altro elemento significativo in chiave futura: il provvedimento, non più una tantum, spinge l’acceleratore su una più efficiente prevenzione contro i terremoti (e questo potrebbe già bastare visto quello che si è fatto in passato), ma potrebbe costituire un piccolo ma importante volano edilizio per le economie locali estendendo l’ambito di intervento a più aree geografiche e non solo ad edifici residenziali. L’innalzamento (fino al 31 dicembre al 65% poi la percentuale scenderà dal prossimo anno) delle detrazioni per interventi di messa anti-sismica degli edifici, riguarderà l’abitazione principale e purché nelle zone a massimo rischio sismico. Si tratta delle cosiddette zone 1 e 2 delle mappe 2003 della Protezione civile, quelle per intendersi dove si sono avuti i peggiori terremoti (Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia, Friuli parte dell’Emilia, ma anche Toscana e Molise) Per le abitazioni nelle zone 3 e 4 (le zone limitrofe e quelle coinvolte solo di rado) e per le abitazioni non principali restano le detrazioni del 50% (in calo nel 2014). Stando a tale classificazione, gli incentivi riguarderebbero 3.069 comuni su 8.101, vale a dire il 38% del totale. Le detrazioni del 65% delle spese per l’adeguamento preventivo – “non ricostruttivo post-terremoto” saranno spalmate in dieci anni, così come avviene per le detrazioni per il recupero edilizio e l’efficienza energetica. Ma la vera novità sta nel fatto che la maxi-detrazione 2013 del 65% per la messa in sicurezza anti-sismica è applicabile anche agli edifici per attività produttive, che prima erano del tutto esclusi. Microgenerazione, pompe di calore ed elettrodomestici Nei vari passaggi dalla Camera al Senato sono stati inseriti vari emendamenti molto importanti. Tra questi ricordiamo quello che estende l’ecobonus “alle schermature solari, alla micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell’efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l’efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici”. La detrazione del 50% si applica, come detto, anche all’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro. Possono usufruire della detrazione del 50% per i mobili e gli elettrodomestici tutti coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del Decreto legge 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni. Anche la detrazione delle spese per mobili ed elettrodomestici sarà ripartita in dieci rate annuali di pari importo e, per usufruirne, occorrerà che i mobili ed elettrodomestici acquistati siano destinati ad arredare l’immobile oggetto della ristrutturazione. Certificazioni energetiche Un altro emendamento approvato dal Parlamento, all’articolo 12, riguarda i controlli relativi agli attestati di prestazione energetica, alle relazioni tecniche, alle asseverazioni di conformità, all’attestato di qualificazione energetica: in questo caso si impone che i controlli effettuati dalle autorità competenti dovranno essere “periodici e diffusi”. Un’ulteriore modifica riguarda le modalità di rilascio dell’attestazione della prestazioni energetica per lo specifico caso di un’unica attestazione per più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio. Questo rilascio unico è stato reso più difficile. Era previsto infatti che questa attestazione unica si potesse rilasciare solo nel caso di una “medesima destinazione d’uso” delle diverse unità immobiliari. Ora si aggiungono altre condizioni più stringenti: ad esempio che le unità immobiliari dovranno avere anche “la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria”. Per tutto quello che concerne la voce delle certificazioni ci sono precise sanzioni per i certificatori, i direttori dei lavori e i proprietari. Edifici vincolati Una correzione sostanziale è stata apportata dalla Camera anche per gli edifici vincolati a profili storici, artistici o paesaggistici. Il decreto legge già disponeva che dall’applicazione delle regole sul rendimento energetico degli edifici (Dlgs 192/2005) fossero esclusi gli edifici vincolati “solo nel caso in cui il rispetto della prescrizione implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici”. L’emendamento approvato dalla Camera precisa che saranno le amministrazioni titolari delle autorizzazioni relative al vincolo a chiarire se “il rispetto della prescrizione imposta implichi un’alterazione sostanziale del carattere o aspetto” dell’edificio. Quindi: poteri esplicitamente attribuiti alle autorità preposte al vincolo; reintroduzione esplicita del vincolo paesaggistico; esclusione dal regime ordinario del rendimento energetico anche se le prescrizioni imposte alterino uno solo tra carattere e aspetto dell’edificio. Conto termico o ecobonus: cosa scegliere? Ma come fare a districarsi per capire cosa conviene di più? Come è noto il contribuente che utilizza l’ecobonus non può usufruire di altre forme di incentivo statale. Per capire cosa fare è bene compiere anzitutto una scelta di campo: in soldoni significa che occorre decidere se sia meglio ricevere i contributi nella forma “pochi, maledetti e subito” (conto termico) o averne di più ma spalmati su un arco temporale di dieci anni (ecobonus). Anche se la percentuale di rimborso è minore, il vantaggio del conto termico, in effetti, sta tutto nelle modalità di recupero delle somme. Soprattutto per gli interventi minori, la differenza è evidente, visto che il contributo arriva da due a cinque anni, non come detrazione ma come erogazione diretta del Gse (quindi al di fuori dei calcoli fiscali) sotto forma di bonifico su conto corrente.Il rimborso – del 40% (fino a un massimo di 700 euro) ad esempio per gli scaldacqua a pompa di calore o in base alla superficie lorda dei collettori solari – se inferiore ai 600 euro è erogato in un anno, se superiore entro i cinque anni. Resta però da considerare che l’ammontare del contributo è variabile, in rapporto ad esempio alla taglia o zona climatica dell’intervento e che dall’importo globale sono da detrarre le spese amministrative dovute a Gse ed Enea. Quindi occorre valutare attentamente l’acquisto ad esempio della caldaia (massimo 30mila euro) in rapporto alla quota Irpef reddito del contribuente: non è previsto infatti rimborso per le somme che eccedono l’imposta. Nel caso dell’ecobonus –come abbiamo detto più volte – si dà la possibilità di detrarre a livello fiscale il 50% o il 65% delle spese sostenute ma comprende interventi più ampi. Con questo tipo di incentivo, rientrano – ad esempio – opere per il risparmio energetico che non solo sostituiscono, ma integrano l’esistente. È il caso dell’installazione di condizionatori e riscaldamento a pompa di calore, che vanno a coadiuvare l’impianto autonomo o centralizzato già esistente. Insomma una decisione da soppesare adeguatamente prima di avviare qualsiasi intervento di rinnovamento della casa. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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