Impianto termico o di climatizzazione (invernale/estiva): tipologie, caratteristiche e componenti 26/03/2025
Il Comitato Termotecnico Italiano ha elaborato un Rapporto relativo allo stato di attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia. Il documento sarà distribuito gratuitamente in occasione del Forum nazionale sulla certificazione energetica degli edifici del 14-15 giugno.Il Rapporto è strutturato in tre parti: • la prima riporta le presentazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, del Gruppo Coordinamento Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, del CTI e di MCE; • la seconda propone un quadro schematico contenente prospetti e schemi riassuntivi relativi alla certificazione energetica, considera aspetti di natura diversa ponendo a confronto le varie realtà regionali; • la terza riassume in maniera più discorsiva aspetti difficilmente schematizzabili o, comunque, che necessitano di una trattazione più estesa per una corretta comprensione. La stesura della seconda parte è stata possibile grazie alla diretta collaborazione di tutte le Regioni e Province autonome che hanno compilato e restituito un form standard predisposto dal comitato scientifico organizzatore. I risultati presentati costituiscono riferimento ufficiale. Le informazioni riportate nella terza parte sono invece desunte dalla lettura delle varie legislazioni regionali. La pubblicazione fornisce un quadro globale dettagliato e comparato sullo stato di applicazione, a livello nazionale, della certificazione energetica degli edifici. Il documento è aggiornato alle ultime disposizioni legislative (fino al 12 maggio 2011). Dalla lettura del documento è chiaramente desumibile come ogni Regione abbia un diverso stato di applicazione della normativa in tema di certificazione energetica: alcune sono partite proponendo dei loro schemi, altre hanno definito le regole recependo le Linee Guida nazionali quando sono uscite, altre ancora non hanno legiferato accettando tacitamente la normativa statale. Tutte le Regioni che si sono mosse in anticipo rispetto alla pubblicazione delle Linee guida nazionali lo hanno fatto nel rispetto della legalità: la modifica del Titolo V della Costituzione rende infatti l‘energia materia concorrente tra Stato e Regioni, inoltre l‘articolo 17 del D.Lgs. 192/2005 esplicita in modo chiaro questo concetto affermando che le Regioni e le Province autonome possono recepire in modo indipendente la Direttiva 2002/91/CE garantendo il rispetto dei vincoli derivanti dall‘ordinamento comunitario e dei principi fondamentali contenuti nello stesso D.Lgs. 192/2005. Le Regioni e le Province autonome che alla data della pubblicazione del DM 26/06/2009 avevano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE avrebbero dovuto, secondo l‘art.5, adottare delle misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida nazionali. Nonostante la finalità sia solamente informativa, questo censimento rileva le varie differenze regionali proponendo, in un‘ottica di aggiornamento e rinnovamento della legislazione nazionale, una maggiore omogeneità normativa, anche in vista del recepimento della Direttiva 2010/31/UE "EPBD Recast".La 2010/31/UE entrerà prossimamente in vigore imponendo regole per le costruzioni maggiormente restrittive dal punto di vista energetico rispetto alle attuali arrivando, a partire dal 31/12/2018 per gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi ed entro il 31/12/2020 per tutti gli edifici di nuova costruzione, ai cosiddetti «edifici ad energia quasi zero». Alcuni dei risultati del RapportoDi seguito si presenta una breve sintesi di alcuni dei risultati che emergono dal Rapporto.Nell'immagine sono rappresentate in grigio le Regioni italiane che hanno legiferato in materia di certificazione energetica. Nelle restanti Regioni la certificazione degli edifici è comunque obbligatoria, come previsto dalla normativa nazionale. Quadro legislativo regionale e delle Province autonome in tema di certificazione energetica L‘entrata in vigore dell‘obbligatorietà della produzione dell‘attestato di certificazione energetica (ACE) è stato spesso differenziato da Regione a Regione con una graduale applicazione dei provvedimenti regionali.Relativamente all‘archiviazione delle informazioni contenute negli attestati di certificazione, solamente quattro Regioni hanno un sistema informativo (catasto energetico) per il relativo deposito. In tutte le altre Regioni gli attestati sono consegnati manualmente o inviati per posta elettronica certificata o per raccomandata alla Struttura regionale competente.Dall‘indagine è evidente che anche le procedure di calcolo utilizzate per la valutazione degli indicatori energetici non sono omogenee (in due Regioni non si utilizzano ancora le norme nazionali del pacchetto UNI/TS 11300). Le linee guida nazionali prevedono l‘utilizzo di procedure di calcolo semplificate per edifici esistenti residenziali a partire da una superficie utile inferiore ai 3.000 m2.Anche in questo caso c‘è molta disuniformità nell‘applicazione di questa regola: alcune Regioni non consentono la semplificazione, altre la consentono in modo totale o parziale.Le stesse Linee guida nazionali introducono la possibilità di "autocertificare" l‘edificio assegnandogli la classe G.L‘autocertificazione non è consentita in sole cinque Regioni, il che vuol dire che in tutte le altre la "certificazione energetica standard", in caso di compravendita, può essere evitata.Riguardo al modello dell‘attestato di certificazione energetica gli orientamenti delle Regioni e delle Province autonome sono due: utilizzare il modello previsto dalle Linee guida nazionali (14 Regioni hanno scelto questa soluzione) o utilizzare un modello personalizzato che differisce da Regione a Regione. In 13 casi l‘attestato viene emesso dal software certificato (dal CTI), mentre negli altri casi viene emesso dalla piattaforma web gestita dalla Regione o dall‘Organismo di abilitazione. Per quanto riguarda la targa energetica la situazione è ancora più articolata. Nella maggior parte dei casi non è obbligatoria, in altri è obbligatoria solamente per gli edifici pubblici, in altri ancora lo è per tutti gli edifici certificati (la Direttiva 2002/91/CE prevede che la targa energetica sia obbligatoria per gli edifici ad uso pubblico).La certificazione energetica, vista dal professionista, è stata recepita come una opportunità di lavoro, a volte addirittura una nuova professione. Molte Regioni hanno istituito un elenco dei certificatori, altre non ancora. Dai dati raccolti risulta che i certificatori iscritti negli elenchi sono più di 30.000. Ma quanti attestati di certificazione energetica sono stati prodotti fino ad ora nel nostro Paese? La risposta non è semplice, anzi attualmente impossibile dal momento che non tutte le Regioni hanno istituito un loro catasto. Nell'immagine si tenta un primo censimento sulla base dei dati ufficiali forniti dalle Regioni (solo dodici hanno comunicato il numero di attestati depositati.). Gli ACE censiti alla data del 1/03/2011 sono circa 891.000, la parte del leone la fa naturalmente la Regione Lombardia che, da sola, ne ha prodotti circa 500.000.Queste sono solo alcune delle informazioni contenute nel Rapporto che sarà presentato nel corso del Forum. Maggiori informazioni sui risultati dell‘indagine e sul Rapporto saranno presto disponibili sul sito internet del CTI. Attestati di certificazione energetica depositati al 1/03/2011 Giovanni Murano – [email protected] Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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