Impianto termico o di climatizzazione (invernale/estiva): tipologie, caratteristiche e componenti 26/03/2025
Per la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a biomassa, nell’ambito di ristrutturazione edilizia senza demolizione, ma con ampliamento, non è possibile fruire del bonus IRPEF/IRES del “65%”(risparmio energetico), ma viene riconosciuta l’applicabilità della detrazione IRPEF del “50%” (recupero edilizio).Questo il chiarimento contenuto nella risposta all’Interrogazione parlamentare n. 5-03940 del sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti, durante il recente question time che si è svolto presso la Commissione Finanze alla Camera dei Deputati.Come noto, gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa beneficiano della detrazione IRPEF/IRES del cd. “55%”[1], ai sensi dell’art. 1, comma 344 della legge 296/2006, che agevola gli interventi cd. di “riqualificazione globale” volti ad ottenere la riqualificazione energetica dell’edificio.A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 36/E del 2007 ha precisato che nelle ipotesi di “riqualificazione globale” non è specificato quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste, essendo l’intervento definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.Diversamente, con la R.M. 4/E del 2011, è stato chiarito che la detrazione è esclusa per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento, sempre senza demolizione, che raggiungano la “riqualificazione globale” dell’edificio, in quanto, per questi ultimi, la detrazione è subordinata al rispetto di determinatirequisiti di “risparmio energetico”[2], da calcolarsi con riferimento all’intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta dall’ampliamento.Sul punto, con l’interrogazione in oggetto, si è da ultimo espresso il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti che, con riferimento a tale fattispecie, ha: – confermato l’inapplicabilità della detrazione del 65%, perché nelle ipotesi di ristrutturazione con ampliamento, la diversità dell’edificio prima e dopo l’intervento, non consente di misurare correttamente il “risultato energetico” ottenuto, in quanto il confronto non avviene tra elementi omogenei; – riconosciuto l’applicazione della detrazione del 50%[3], limitatamente alla quota parte delle spese dell’impianto (compresa la caldaia), riferibili alla porzione di edificio esistente[4]. [1] In merito, oltre all’applicazione per tutto il 2014 , il nuovo DdL di Stabilità 2015 prevede:– la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. 55%), che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali.– la proroga del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero degli edifici residenziali (cd. 36%), che si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;– la proroga della detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.[2] Di cui all’Allegato A del D.M. 11 marzo 2008.[3] In merito, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. h, del D.P.R. 917/1986 – TUIR, sono agevolabili le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.[4] A tal riguardo si ricorda che le spese agevolate sono individuate con criteri oggettivi che devono tener conto dei fabbisogni energetici, così come individuati dal D. Lgs. n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77CE e 2003/30/CE). Fonte ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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