Impianto termico o di climatizzazione (invernale/estiva): tipologie, caratteristiche e componenti 26/03/2025
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 11/E con i chiarimenti per la cessione del credito d’imposta per gli interventi di efficienza energetica Come sappiamo dal 1° gennaio 2017, (legge Bilancio 2017) è stato introdotto un articolo (14, comma 2-sexies), che prevede che – per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, e per quelli volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che portino almeno alla qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 , i condòmini possono scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75% delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. La Legge di Bilancio 2018 – 27 dicembre 2017, n. 205 – ha introdotto alcune modifiche, prevedendo una maggiore detrazione per interventi di riqualificazione energetica in edifici condominiali realizzati congiuntamente a quelli di messa in sicurezza antisismica: è stata introdotta una detrazione dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se assicurano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è suddivisa in dieci quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. L’Agenzia delle Entrate ha ora pubblicato la Circolare 11/E “Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica” con alcune utili indicazioni per comprendere meglio la cessione del credito di imposta per lavori di efficientamento energetico e riqualificazione realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. La circolare specifica che tutti i soggetti beneficiari della detrazione possono cedere il credito d’imposta ai fornitori che hanno effettuato l’intervento ma anche anche ad altri soggetti privati, tra cui si citano gli organismi associativi, compresi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, purché questi non abbiano la maggioranza e senza detenerne il controllo. Tali soggetti privati possono poi cedere successivamente il credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari. Per quanto riguarda il numero di cessioni del credito, l’Agenzia, tenuto conto del parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico, specifica che vi possa essere un unico “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. La cessione del credito ai “soggetti privati”, prevede che questi siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Per i soli contribuenti che si trovano nella nella no tax area, è possibile cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari. Inoltre la Circolare chiarisce che la cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti delle Esco – Energy Service Companies e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che effettuano servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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