Impianto termico o di climatizzazione (invernale/estiva): tipologie, caratteristiche e componenti 26/03/2025
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012 il decreto del 15 marzo, in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che ripartisce tra le Regioni la quota di produzione da rinnovabili al 2020, il cosiddetto "Burden Sharing".Il provvedimento stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi. I decreti sono emanati considerando la definizione dei potenziali regionali, tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili e l'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018, calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario. Il decreto definisce inoltre le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome. Il provvedimento è composto da 7 articoli e 2 allegati:• L'Art. 2 stabilisce le modalità di determinazione e conseguimento degli obiettivi delle regioni e delle province autonome; • L'Art.3 fissa gli obiettivi, intermedi e finali, per ciascuna regione e provincia autonoma che, a partire dall'anno 2016 diventano vincolanti. Fermi restando gli obiettivi previsti dalla Tabella A le regioni e le province autonome possono stabilire, anche sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e di cui al paragrafo 17.2 del DM 10 settembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, i limiti massimi alla produzione di energia per singola fonte rinnovabile in misura non inferiore a 1,5 volte gli obiettivi previsti nei rispettivi strumentidi pianificazione energetica per la medesima fonte. • L'art. 4 definisce gli orientamenti per iniziative prioritarie e la collaborazione Stato-Regioni e Province autonome. • L'Art 5 fissa il monitoraggio e la verifica di raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal 2013, il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno e secondo le modalità di cui al comma 4, alla verifica per ciascuna regione e provincia autonoma della quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, riferita all'anno precedente. L'esito della verifica annuale è comunicato al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni, con proposta di discussione in Conferenza Stato-Regioni nonché, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 3, per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico dovrà istituire un Osservatorio costituito da sedici componenti che svolgerà il ruolo di organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali.• L'Art 6 definisce le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal 2017, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall'osservatorio di cui all'articolo 5, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi da parte di una o più regioni o province autonome, il Ministro dello sviluppo economico invita la regione o provincia autonoma a presentare entro due mesi osservazioni in merito. Entro i successivi due mesi, il Ministro dello sviluppo economico, qualora abbia accertato che il mancato conseguimento degli obiettivi è imputabile all'inerzia delle Amministrazioni preposte ovvero all'inefficacia delle misure adottate dalla regione o provincia autonoma, propone al Presidente del Consiglio dei ministridi assegnare all'ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi. Decorso inutilmente il termine il Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un apposito commissario che, entro i successivi sei mesi, consegue la quota di energia da fonti rinnovabili idonea a coprire il deficit riscontrato. • L'art. 7 fissa le disposizioni finali. In caso di aggiornamento degli obiettivi del PAN, si provvede al conseguente aggiornamento degli obiettivi che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020. Al fine di consentire alle regioni e province autonome di avvalersi di un congruo periodo di tempo per adeguare le proprie strategie e azioni ai nuovi obiettivi modificati, il termine ultimo per l'aggiornamento degli obiettivi del Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili è stabilito al 31 dicembre 2016. Negli allegati 1 e 2 al decreto sono riportati la metodologia seguita per la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali di contenimento dei consumi finali lordi e di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PAN (Piano d'Azione Nazionale) ed i relativi risultati conseguiti. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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