Bonus edilizi, cosa cambia con il decreto Agevolazioni fiscali: novità su cessioni e detrazioni

Cessione del credito e sconto in fattura addio, cosa cambia con il decreto Agevolazioni fiscali: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.

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Bonus edilizi, cosa cambia con il decreto Agevolazioni fiscali: novità su cessioni e detrazioni

Lo scorso 30 marzo 2024 è entrato in vigore il decreto agevolazioni fiscali – dl n. 39 2024 – detto anche decreto Superbonus 2024; il testo di legge riguarda l’eliminazione dell’opzione tra cessione del credito e sconto in fattura, con nuove limitazioni rigirando l’istituto della remissione in bonis.

Il decreto Agevolazioni fiscali interviene su diversi punti:

  • modifica la disciplina dello sconto in fattura, della cessione del credito e prevede un nuovo regime transitorio
  • modifica le regole della remissione in bonis
  • prevede nuove regole per utilizzare i crediti dei bonus edilizi in competizione con i crediti fiscali

Ecco tutte le novità del decreto legge e cosa cambia per chi ha già iniziato i lavori agevolati dai bonus edilizi.

Bonus edilizi, cosa cambia per cessione del credito e sconto in fattura

Il c.d. decreto Superbonus ha introdotto importanti novità in tema di cessione del credito e sconto in fattura, novità che investono i diversi bonus edilizi in vigore per il 2024.

L’articolo 1, comma 1, lettera a del decreto elimina la possibilità di scegliere tra cessione del credito e sconto in fattura in via alternativa alle detrazioni fiscali da indicare nella Dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, specifica il comma 1, lettera b:

Tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L’agevolazione, in questo caso, viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il regime transitorio

L’esclusione della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi non si applica in maniera unitaria; il decreto prevede una sorta di “regime transitorio” con misure più favorevoli in relazione a interventi precedenti all’entrata in vigore dl n 39 2024.

I casi in cui si applica il “regime transitorio” sono:

  • se il contribuente ha già presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)
  • in caso di lavori di efficientamento energetico in condominio (Sismabonus e fotovoltaico)
  • se il contribuente ha già presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica,
  • in caso di demolizione e ricostruzione di edifici

Questi elencati si aggiungono alle ipotesi in deroga: cessione del credito o sconto in fattura sono ancora opzioni possibili nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, purché sia stato dichiarato lo “stato di emergenza” e per immobili danneggiati da eventi meteorologici a partire dal 15 settembre 2022, sempre che sia stato dichiarato lo “stato di emergenza”.

Cosa cambia per il bonus barriere architettoniche

Il bonus per eliminazione delle barriere architettoniche, che consistente nella detrazione Irpef del 75%, ha già subito una restrizione notevole ad inizio 2024, con la contrazione dei lavori ammessi (ad esempio è stata escluso dal bonus la sostituzione degli infissi); il decreto agevolazioni fiscali prevede che sia ancora possibile optare tra cessione del credito e sconto in fattura relativamente alle spese sostenute fino all’entrata in vigore del provvedimento. Mentre, per le spese sostenute dopo l’entrata in vigore del decreto, cessione del credito e sconto in fattura sono possibili a condizione che il contribuente abbia presentato la richiesta del titolo abilitativo prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Tuttavia, se i lavori sono già iniziati o se è stato versato un acconto, la presentazione del titolo abilitativo non è necessaria.

Remissione in bonis

Altra novità del Decreto agevolazioni fiscali riguarda la “remissione in bonis”, cioè la possibilità di rimediare a omissioni o ritardi nella presentazione della documentazione necessaria per richiedere i bonus edilizi.

Prima dell’entrata in vigore del decreto, i contribuenti, entro il 15 ottobre 2024, pagando una sanzione minima potevano continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Il nuovo decreto, invece, all’articolo 2 comma 1, esclude l’applicazione della remissione in bonis poiché il suo esercizio tardivo ostacola la corretta gestione delle finanze pubbliche.

Al contrario, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e per le cessione non fruite, riferite alle spese sostenute tra il 2020 e il 2022, si può ancora optare per la remissione in bonis fino al 4 aprile 2024.

Nessun bonus per chi ha debiti con l’erario

L’utilizzabilità dei bonus edilizi per ristrutturare casa è vietata ai soggetti che hanno contratto debiti nei confronti delle casse dello Stato. Questi soggetti non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, dello sconto in fattura e della cessione del credito.

A partire dal 1° luglio 2024, coloro che hanno contratto debiti non potranno fruire dei bonus edilizi in quanto viene disposta la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta in caso di:

  • iscrizioni a ruolo
  • carichi relativi imposte erariali
  • atti dell’Agenzia delle Entrate per importi superiori a 10.000 euro

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