Decreto Stop Superbonus, ecco le novità

Decreto Superbonus, dopo un lungo braccio di ferro nella maggioranza di governo, il Senato vota modifiche al provvedimento di conversione in legge del decreto in materia di bonus edilizi. Detrazioni in dieci anni anziché quattro-cinque. Dal 2028 diminuisce il bonus ristrutturazioni, stretta anche per banche e creazione di un fondo per interventi di riqualificazione nelle aree colpite dal sisma. Ora tocca alla Camera, che entro il 28 maggio è chiamata a votare

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Decreto Stop Superbonus, ecco le novità

Nei giorni scorsi, con il voto di fiducia del Senato, con 101 sì e 64 no, si è concluso il braccio di ferro che ha visto scontrarsi il ministro dell’Economia Giorgetti (Lega) e il vice-premier Tajani (Forza Italia) sulla conversione in legge del cosiddetto decreto Stop Superbonus. Il provvedimento fiscale passa ora alla Camera, per la sua conversione definitiva entro il 28 maggio.

La prima versione del decreto aveva posto fine allo sconto in fattura e alla cessione del credito per quasi tutti i tipi di lavori, esclusi quelli in zone sismiche, per un importo però di 400 milioni di euro.

Stop quasi totale allo sconto in fattura e cessione del credito

Il decreto Superbonus contiene novità importanti, tra queste il cosiddetto spalma-detrazioni, oggetto del recente scontro all’interno della maggioranza di governo.

La nuova norma, frutto di un emendamento del governo approvato giorni fa dalla commissione Finanze del Senato, prevede che le spese detraibili, relative alle spese sostenute dal 2024 riguardanti superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus, siano ripartite in un arco di tempo di dieci anni, anziché in quattro-cinque come fino a oggi previsto.

Decreto superbonus: stop quasi totale allo sconto in fattura e cessione del credito

Le detrazioni Irpef maturate dal 1° gennaio 2024 dovranno quindi essere recuperate in dieci anni, in modo retroattivo, modalità che, nonostante le polemiche dei giorni scorsi, è stata alla fine confermata. La detrazione varrà anche per il sismabonus e il bonus barriere architettoniche.

L’obbligo di ripartizione nel decennio vale solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus e non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura. Ne consegue che le imprese che hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno a utilizzarli in base all’attuale ripartizione in quattro rate, se relativi al superbonus, e in cinque, se connessi a interventi da sismabonus, sismabonus acquisti e bonus barriere architettoniche.

Il decreto prevede anche il divieto, per chi ha beneficiato del superbonus o di un altro bonus sotto forma di detrazione diretta, di optare per la cessione del credito per le rate non ancora residue.

Ristrutturazioni, il bonus scende

Ma altre sono le novità contenute nel provvedimento approvato al Senato.

La nuova norma stabilisce inoltre un taglio anche al bonus ristrutturazioni a partire dal 2028: da quell’anno e fino al 2033 l’agevolazione non sarà più del 36, ma del 30%.

Ristrutturare casa , il bonus scende al 30%

Si tratta, per la verità, di una misura di scarso impatto immediato. Questo bonus infatti è strutturalmente finanziato al 36%: un importo che, nel tempo, è stato incrementato. Fino al 31 dicembre di quest’anno lo sconto è infatti del 50%. Di per sé, quindi, la misura, per ora, ha uno scarso impatto immediato. È, però, il primo segnale del taglio delle spese fiscali verso il quale sembra avviato il settore. Perciò è molto probabile che la prossima legge di Bilancio non intervenga sullo sconto fiscale del 50%, assecondando il taglio già previsto dalla legge: in questo modo si passerebbe al 36% dal 2025 e al 30% dal 2028.

A cambiare sono anche i tetti di spesa. Dall’attuale 96mila euro, a gennaio 2025 si passerà a 48mila. Un limite che dovrebbe essere confermato dal 2028.

Cambiamenti anche per le banche

L’emendamento del governo al decreto legge 39/2024 prevede anche che dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare sia i crediti d’imposta da bonus fiscali attraverso i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sia i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nei casi di violazione del divieto è previsto il recupero di quanto indebitamente compensato.

Decreto Superbonus: Cambiamenti anche per le banche

È prevista anche una norma anti-usura. Banche, assicurazioni e intermediari che abbiano acquistato i crediti a un corrispettivo inferiore al 75%, a partire dal 2025 dovranno applicare a queste rate la ripartizione in sei quote annuali. Le rate dei crediti risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere ripartite ulteriormente, oppure cedute. La norma vale per i crediti generati a partire da maggio 2022.

Fondo per interventi di riqualificazione nelle aree colpite dal sisma

L’emendamento del governo al decreto superbonus prevede la creazione di un fondo di 35 milioni per il 2025, con cui si riconosce un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi da superbonus (sia energetici che antisismici) su immobili danneggiati da eventi sismici verificatesi a partire dal 1° aprile 2009, in zone dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Decreto superbonus: Fondo per interventi di riqualificazione nelle aree colpite dal sisma

Con un decreto apposito verranno stabiliti il limite massimo di contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto dell’istanza e le modalità applicative delle disposizioni.

Contributi per immobili di Onlus e volontariato

All’articolo 1-ter del decreto approvato dal Senato, per il 2025 viene istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il riconoscimento di contributi relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le Onlus, e delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che siano interessate alla trasmigrazione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli interventi in oggetto riguardano la riqualificazione energetica o strutturale; la richiesta deve essere presentata a Enea, mentre la concessione del medesimo contributo compete al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Trasmissione dei dati delle agevolazioni

Per il monitoraggio della spesa, il nuovo provvedimento introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente a Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

Questo l’elenco dei dati da trasmettere:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, negli 2024 e 2025, successivamente alla data del 30 marzo 2024;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese prima indicate.

Lo stesso tipo di comunicazione dovrà essere inviata al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la Cila-S, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori, e i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici a partire dal 1° gennaio 2024.

La mancata trasmissione dei dati comporta una multa di 10mila euro, che per gli interventi per i quali la Cila-S è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, comporta la decadenza dall’agevolazione senza possibilità di remissione in bonis (la remissione in bonis si riferisce alla possibilità, per il contribuente in ritardo, di presentare la documentazione necessaria per accedere ai bonus edilizi con il pagamento di una contenuta sanzione).

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