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Indice degli argomenti Toggle Destinazioni d’uso degli immobili (in chiave energetica)Corrispondenza tra categorie catastali e classificazione DPR 412/93Le 6 zone climatiche italiane e Gradi GiornoIl progetto degli impianti di climatizzazioneZona climatica e durata del periodo di riscaldamentoTrasmittanza termica & zone climatiche Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che va ad integrare la normativa energetica edilizia, reca norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Il DPR 412/93, con le modifiche apportate dal successivo DPR 551/99, disciplina i vari calcoli energetici, tra cui quello del FEN (Fabbisogno Energetico Normalizzato). Inoltre, classifica gli immobili in base alla destinazione d’uso e suddivide il territorio italiano in sei zone climatiche, dalla A alla F, ossia dalla più calda alla più fredda, distinguendo in base al criterio dei Gradi Giorno (GG), indipendentemente dalla ubicazione geografica. Per ultimo, il DPR 74/2013 va a definire, per ciascuna zona climatica, il corrispondente periodo di durata del riscaldamento e le temperature di progetto interne ed esterne necessarie per il corretto dimensionamento dell’impianto di climatizzazione (estiva ed invernale), fermo restando i principi di progettazione degli impianti a regola d’arte (DM 37/08). Ricordiamo che la sua sostituzione può beneficiare dei bonus edilizi, incentivi fiscali finalizzati alla riqualificazione energetica dell’edificio (ad esclusione delle caldaie a gas, come voluto dalla recente direttiva Case Green). Destinazioni d’uso degli immobili (in chiave energetica) Il DPR 412/93 all’art.3 comma 1, classifica gli immobili in base alla destinazione d’uso (in chiave energetica), nelle seguenti categorie: E.1 – Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili, E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari, E.2 – Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico, E.3 – Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, E.4 – Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi, E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo, E.5 – Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni, E.6 – Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili, E.6 (2) palestre e assimilabili, E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive, E.7 – Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, E.8 – Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili Questa è la destinazione d’uso utile per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica o APE. Diversa è la classificazione catastale delle destinazioni d’uso, che va dalla A1 (Abitazione di tipo signorile) alla D11 (Scuole e/o laboratori scientifici privati). In attesa che (forse un giorno) vengano uniformate le simbologie, si possono dedurre relazioni dirette tra i due elenchi. Ad esempio, le categorie catastali appartenenti al gruppo A (da A.1 ad A.11) sono riconducibili alle destinazioni E.1 (Edifici adibiti a residenza e assimilabili). Corrispondenza tra categorie catastali e classificazione DPR 412/93 Per i calcoli necessari a redigere un attestato di prestazione energetica, è di cruciale importanza conoscere la corrispondenza tra la categoria catastale dell’immobile e la relativa destinazione d’uso a scopo energetico secondo la classificazione che ne fa il DPR 412/93. Per alcune di esse non c’è l’obbligo della certificazione energetica, verrà perciò indicato con la sigla “no APE”. A/1 – Abitazione di tipo signorile = E.1(1) o E.1(2) A/2 – Abitazione di tipo civile = E.1(1) o E.1(2) A/3 – Abitazione di tipo economico = E.1(1) o E.1(2) A/4 – Abitazione di tipo popolare = E.1(1) o E.1(2) A/5 – Abitazione di tipo ultrapopolare = E.1(1) o E.1(2) A/6 – Abitazione di tipo rurale = E.1(1) o E.1(2) A/7 – Abitazione in villini = E.1(1) o E.1(2) A/8 – Abitazione in ville = E.1(1) o E.1(2) A/9 – Castelli, palazzi di pregio artistico o storico = E.1(1) o E.1(2) A/10 – Uffici e/o studi privati = E.2 A/11 – Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (es. rifugi, baite, Trulli, Sassi, Dammusi, Nuraghi, ecc.) = E.1(1) o E.1(2) B/1 – Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, seminari, caserme, conventi = E.1(1) B/2 – Case di cura e ospedali = E.3 B/3 – Riformatori e prigioni = E.1(1) B/4 – Uffici pubblici = E.2 B/5 – Scuole e/o laboratori scientifici = E.7 B/6 – Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d’arte, accademie (diverse dalla cat. A/9) = E.4(2) B/7 – Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto = E.4(2) B/8 – Magazzini sotterranei per depositi di derrate = E.8 C/1 – Negozi e botteghe = E.5 o E.4(3) C/2 – Magazzini e locali di deposito = no APE C/3 – Laboratori e locali di deposito = (se solo deposito = no APE) C/4 – Fabbricati per arti e mestieri = E.8 C/5 – Stabilimenti balneari e di acque curative = no APE C/6 – Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse = no APE C/7 – Tettoie chiuse o aperte= no APE D/1 – Opifici = E.8 D/2 – Alberghi e pensioni = E.1(3) D/3 – Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e simili = E.4(1) D/4 – Case di cura ed ospedali = E.3 D/5 – Istituti di credito, cambio ed assicurazione = E.2 D/6 – Fabbricati e locali per attività sportive = E.6(1), E.6(2) o E.6(3) D/7 – Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni = E.8 D/8 – Fabbricati costruiti o comunque adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni = E.5 D/9 – Edifici galleggianti o sospesi = no APE D/10 – Residence = E.1(3) D/11 – Scuole e/o laboratori scientifici privati = E.7 o E.8 Le destinazioni d’uso catastali del gruppo E ed F, tra cui rientrano le unità collabenti (F/2), non hanno l’obbligo della certificazione energetica o APE. Le 6 zone climatiche italiane e Gradi Giorno Il DPR 412/93 classifica il territorio italiano in sei zone climatiche, dalla A alla F, ossia dalla più calda alla più fredda, distinguendo in base al criterio dei Gradi Giorno (GG), indipendentemente dalla ubicazione geografica. Il “Grado Giorno” di una località, è la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera. Zona A: comuni con gradi giorno inferiori a 600 Zona B: comuni con gradi giorno tra 600 e 900 Zona C: comuni con gradi giorno tra 900 e 1.400 Zona D: comuni con gradi giorno tra 1.400 e 2.100 Zona E: comuni con gradi giorno tra 2.100 e 3.000 Zona F: comuni con gradi giorno superiori a 3.000 Ogni Comune italiano, elencato nell’allegato A del DPR 412/93, ha attribuito un codice identificativo, a cui corrisponde una specifica zona climatica e gradi giorno. A Roma, ad esempio, è stata attribuita la zona climatica D e 1.415 gradi giorno. Milano è invece in zona E con 2.404 GG. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l’altitudine della casa comunale, i gradi giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata e integrata, con decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, anche in relazione all’istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell’ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall’UNI. I comuni non indicati nell’allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea d’aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all’art. 9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il progetto degli impianti di climatizzazione Sia per quanto riguarda il progetto degli impianti di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento), l’art. 4 del DPR 412/93 (abrogato dal DPR 74/13) impone di usare nei calcoli determinate temperature di progetto, specifiche per la zona climatica di riferimento. Durante il funzionamento dell‘impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Impianti di climatizzazione (estivo ed invernale): le temperature di progetto per il Comune di Roma Per gli edifici residenziali, la temperatura interna di progetto per il riscaldamento è considerata sempre pari a 20 °C, mentre quella esterna varia in base alla località. Ad esempio, su Roma, la temperatura esterna invernale da considerare per il dimensionamento dell’impianto di riscaldamento è 0 gradi. Quella esterna estiva, utile al dimensionamento dell’impianto di raffrescamento, va considerata invece pari a 34 gradi centigradi, a fronte di una temperatura dell’ambiente interno di 26 °C. Zona climatica e durata del periodo di riscaldamento La classificazione dell’Italia in zone climatiche è utile anche alla definizione della durata del periodo di riscaldamento. Infatti, in base alla zona climatica di appartenenza del comune dov’è sito l’edificio, l’art.4 del DPR 74/2013, stabilisce una maggiore o minore durata: Zona A – Dal 1 dicembre al 15 marzo, per 6 ore al giorno (Lampedusa e Linosa (AG), Porto Empedocle (AG) Zona B – Dal 1 dicembre al 31 marzo, per 8 ore al giorno (Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani) Zona C – Dal 15 novembre al 31 marzo, per 10 ore al giorno (Imperia, Latina, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto) Zona D – Dal 1 novembre al 15 aprile, per 12 ore al giorno (Genova, La Spezia, Savona, Ancona, Ascoli Piceno, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa C., Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Siena, Terni, Viterbo, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Foggia, Isernia, Matera, Nuoro, Pescara, Teramo, Vibo Valentia) Zona E – Dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore al giorno (Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bologna, Bolzano, Ferrara, Gorizia, Modena, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Perugia, Frosinone, Rieti, Campobasso, Enna, L’Aquila, Potenza) Zona F – Nessuna limitazione (Cuneo, Belluno, Trento) La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. Trasmittanza termica & zone climatiche La normativa utilizza la divisione in zone climatiche per porre dei limiti alla trasmittanza termica dei principali elementi dell’edificio (pareti opache, infissi, copertura), una misura volta al contenimento dei consumi energetici. Nel tempo, con l’uscita di normative sempre più stringenti, i valori limite della trasmittanza sono andati via via riducendosi sensibilmente. Ad esempio, negli interventi edilizi di nuova costruzione e ristrutturazione importante, da gennaio di quest’anno si devono rispettare i parametri degli edifici NZEB (2019/2021) ad energia quasi zero, per tutti gli edifici, sia pubblici che privati. Non dimentichiamo, infine, che gli interventi di riqualificazione energetica compatibili con gli incentivi fiscali del Superbonus al 110%, devono rispettare i requisiti ancora più severi previsti dal DM 6 agosto 2020. agevolazione che l’ultima Legge di Bilancio 2025 ha deciso di non rinnovare tra i vari Bonus Edilizi. Per approfondire: DPR 26 agosto 1993, n. 412 – Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 DPR 21 dicembre 1999, n. 551 – Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. DPR 16 aprile 2013, n. 74 – Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Articolo aggiornato – prima pubblicazione 2021 Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento
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